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PENSIONE DI ANZIANITA

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Presso le nostre sedi c’è un consulente esperto che fornisce assistenza sulla pensione.
 Il diritto alla pensione di anzianità si perfezionava al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l’età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi.

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DECORRENZA E DURATA

I lavoratori che, a partire dal 1° gennaio 2011, rispettano i requisiti anagrafici previsti possono accedere alla pensione di anzianità con un “differimento” di:

  1. 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, se la pensione viene liquidata a carico del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e dei fondi pensioni sostitutivi e integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);

  2. 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti, se la prestazione viene liquidata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti).

La pensione di anzianità inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere dei mesi di differimento appena indicati. 

Alla data di decorrenza della pensione è richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi.

L’eventuale ripresa dell’attività lavorativa da parte del lavoratore dipendente che consegue alla pensione di anzianità non può mai coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Non è, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

REQUISITI

A partire dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori dipendenti e iscritti ai fondi pensione sostitutivi e integrativi, è necessario raggiungere quota 96 con almeno 60 anni di età (60 anni di età + 36 di contributi oppure 61 anni di età + 35 di contributi).

Per i lavoratori autonomi, invece,  è necessario raggiungere quota 97 con almeno 61 anni di età (61 anni di età + 36 di contributi oppure 62 anni di età + 35 di contributi).

Alcune gestioni a carico delle quali è liquidato il trattamento pensionistico prevedono che, il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota debba essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione e/o prestazioni equivalenti.

Si può accedere alla prestazione anche senza il requisito dell’età ma si deve possedere un’anzianità contributiva di almeno 40 anni. In tal caso, se è stato raggiunto il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione effettiva, si utilizza anche la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia per arrivare a 40 anni. La decorrenza della pensione è fissata trascorsi 15 mesi per i lavoratori dipendenti e 21 mesi per gli autonomi dalla maturazione del requisito contributivo.

Il diritto alla prestazione può essere perfezionato anche con contribuzione estera maturata in paesi dell’Unione europea o in paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia. In tal caso, l’accertamento del diritto a pensione può essere effettuato con la totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi italiani ed esteri. L’importo della pensione, invece, viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati nell’assicurazione italiana, secondo il criterio del pro-rata che si applica alle prestazioni in regime internazionale.

COME FARE DOMANDA

Richiedi una consulenza gratuita con un nostro professionista, che si occuperà di:
  1. fare un estratto conto contributivo 

  2. verificare i requisiti per il pensionamento

  3. verificare la documentazione 

  4. trasmettere la domanda